Il TAR Milano respinge un motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge ed eccesso di potere, per avere l’amministrazione ritenuto che i murales fossero soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Osserva il TAR che il d.P.R. n. 31 del 2017 è atto soggetto a stretta interpretazione, posto che esso difetta dei requisiti imposti dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per operare la delegificazione (difetto nella indicazione delle norme generali regolatrici della materia e nell’indicazione delle norme vigenti da abrogare); ogni intervento che abbia un impatto estetico-visivo su bene vincolato deve ritenersi soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del codice, salvi i casi di cui all’art. 149 seguente e, peraltro, nel caso di specie, la realizzazione di un murales, il quale in sé comporta tale impatto, sfugge al d.P.R. n. 31 del 2017, poiché neppure costituisce rifacimento di intonaci, tinteggiatura, rivestimento esterno o manto di copertura, non avendo il carattere conservativo implicato da questi interventi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1493 del 14 giugno 2023.