Il TAR Milano osserva che la natura giuridica di atto generale del bando e di atto endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria, non consentono di applicare la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies, L. n. 241/90, la cui revoca non è infatti qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario (C.S., Sez. III, 31.3.2021 n. 2707, Sez. V, 20.8.2013, n. 4183, 20-4-2012 n. 2338) (fattispecie in tema di assegnazione di unità immobiliari ubicate nel complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele II).

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1512 del 14 giugno 2023.