Il TAR Milano rileva che la memoria finale è stata depositata della difesa della ricorrente in violazione del termine di trenta giorni liberi per le memorie finali prima dell’udienza di trattazione della controversia stabilito dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.; secondo la giurisprudenza, che il Collegio condivide, la memoria finale non può essere convertita in una memoria di replica – che beneficia del termine abbreviato di venti giorni liberi – e quindi la sua tardiva presentazione ne determina l’inutilizzabilità (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 novembre 2021, n. 7591; II, 30 settembre 2019, n. 6534; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 8 maggio 2023, n. 1084; IV, 11 luglio 2022, n. 1162).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1571 del 23 giugno 2023.