Il TAR Milano, ricorda che (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 gennaio 2019, n. 291) ove la lex specialis preveda (e potrebbe anche non farlo), unitamente ai criteri "generali" di valutazione dell'offerta, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, tale scelta refluisce sulla motivazione del giudizio nel senso che l'idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l'iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi; osserva quindi che nel caso scrutinato i criteri di valutazione della qualità tecnica dell’offerta (la qualità e completezza della documentazione, la congruenza, efficacia e affidabilità delle soluzioni e delle proposte formulate nonché la chiarezza nell'esposizione) sono troppo generici, non omogenei e sono utilizzabili in modo sia cumulativo che alternativo dai membri della Commissione, senza una precisa attribuzione di punteggio; non sono quindi idonei a dare adeguata indicazione del giudizio tecnico oggettivo espresso, in quanto non è possibile ricostruire l’iter logico seguito dai componenti della Commissione di gara, finendo quindi per escludere dal sindacato giurisdizionale il contenuto stesso dell’offerta; in mancanza di un preciso criterio di valutazione è infatti impossibile effettuare un confronto tra le offerte.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1550 del 19 giugno 2023