Il TAR Milano precisa che la prova dell'anteriorità dell'intervento al 1° settembre 1967, in quanto strumentale ad avvalersi di una normativa eccezionale di favore, deve essere rigorosa, tanto più quando – come nella fattispecie – dalla sua mancanza non deriva l'insanabilità assoluta delle opere, bensì il solo sgravio economico degli oneri concessori (così TAR Milano, IV, 23 febbraio 2022 n. 446); in tale contesto, solo la deduzione, da parte dell’interessato, di concreti elementi a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all´amministrazione (cfr. T.A.R. Napoli sez. III, 17 luglio 2019 n. 3936; T. A. R. Salerno, Sez. II, 11 ottobre 2019 n. 1727; C.G.A.R.S. 03 luglio 2019 n. 642; T.A.R. Napoli sez. III, 20 aprile 2016 n. 1957; id., sez. VI, 17 settembre 2015 n. 4565; Tar Firenze, sez. III, 14 maggio 2014 n. 795; Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 45; id, sez. V, 9 novembre 2009, n. 6984; T.A.R. Palermo, Sez. III, 14 febbraio 2014 n. 528, con riferimento alla data rilevante ai fini del pagamento degli oneri di urbanizzazione).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1306 del 30 maggio 2023.