Il TAR Brescia ha esaminato una eccezione di inammissibilità del ricorso perché l’atto notificato (con firma Cades) sarebbe stato diverso da quello poi depositato (in formato Pades).
L’eccezione viene considerata infondata.
Infatti, gli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell'Allegato A al d.P.C.M. n. 40 del 16 febbraio 2016 prescrivono, infatti, l'utilizzo della firma digitale secondo lo standard Pades senza, però, imporre espressamente l’utilizzo di tale formato per la notifica alle altre parti. Inoltre, il regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) e la decisione della Commissione europea 2015/1506 dell'8 settembre 2015 hanno imposto agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte sia in formato Cades sia in quello Pades, equiparando, così, quoad effectum, le due tipologie di firma. Ne consegue che, come del resto precisato dalla giurisprudenza maggioritaria, la sottoscrizione della copia del ricorso introduttivo utilizzato per la notifica «in formato Cades, anziché Pades, non integra un'ipotesi di inesistenza o di nullità del ricorso per omessa sottoscrizione dell'atto ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., né integra un'ipotesi di nullità della notificazione dell'atto introduttivo» (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 1° luglio 2020, n. 2726) ma costituisce una mera irregolarità (nel caso di specie, ritenuta sanata dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 499 del 8 giugno 2023