Il TAR Milano precisa che il giudice amministrativo può considerare le prove acquisite dal giudice sfornito di giurisdizione con propria libera valutazione, potendo giungere a fondare su di esse il proprio convincimento qualora le stesse si inseriscano in un più ampio contesto valutativo e che ciò vale senz'altro per la relazione prodotta dal consulente tecnico, rispetto alla quale il giudice chiamato a decidere della causa a seguito della translatio iudicii può direttamente valutare l'affidabilità scientifica del consulente incaricato nonché apprezzare la coerenza e logicità delle valutazioni effettuate dallo stesso, anche alla luce delle controdeduzioni delle parti; va, tuttavia, considerato che ciò vale con riferimento ad un’ipotesi di accertamento tecnico eseguito nel contraddittorio delle stesse parti dinanzi al Giudice civile; nel caso in cui, al contrario, l’accertamento peritale è svolto in assenza di una delle parti, le risultanze di tale accertamento non sono utilizzabili nei confronti delle parti che non abbiano partecipato alle indagini peritali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2495 del 25 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.