Il TAR Milano precisa che l’art. 10 bis della legge n. 241/1990 esprime un principio di carattere generale, applicabile a tutti i procedimenti ad istanza di parte, avendo l'istituto del c.d. preavviso di rigetto lo scopo di far conoscere alle Amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che ben potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale; si tratta, quindi, di istituto applicabile alla generalità dei procedimenti ad istanza di parte, salvo espressa eccezione, e non rileva affatto, ai fini dell’esclusione della previa comunicazione dei motivi ostativi, il carattere vincolante del provvedimento da assumere (nella fattispecie parere idraulico in una procedura di sdemanializzazione).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2475 del 22 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.