Il Consiglio di Stato precisa che possibilità prevista dall’art. 60 c.p.a. di definire il merito della causa con sentenza in forma semplificata, all’esito dell’udienza cautelare, postula la completezza non solo dell’istruttoria, ma anche del contraddittorio tra le parti in causa, il quale ultimo, per essere effettivo e in linea con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, richiede che il relativo avviso sia dato non indistintamente ai presenti nell’aula, ma con riferimento alla singola causa, all’atto della sua chiamata; conseguentemente, il Consiglio di Stato ritiene che non concreti gli estremi dell’avviso, diretto a un contraddittorio specifico ai fini dell’immediata decisione nel merito, l’avviso effettuato indistintamente durante l’udienza pubblica di discussione, facendo riferimento a uno svariato numero di cause chiamate per la fase cautelare alla camera di consiglio del medesimo giorno.

Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 6949 del 14 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.