Secondo il TAR Milano, appare rispondente ad un’appropriata gestione delle modalità di scelta del contraente privato pretendere che un bene abbia già in sede di offerta tutte le caratteristiche essenziali per il suo utilizzo (nella fattispecie il requisito della registrazione nel «Repertorio dei dispositivi medici» di determinate protesi), posto che, da un lato, i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e di libertà di iniziativa economica e di concorrenza impongono la parità di trattamento fra i concorrenti in gara, e quindi la necessità che tutti i prodotti offerti siano contestualmente valutati secondo le caratteristiche e i requisiti posseduti e attestati dall’offerente al medesimo momento di presentazione dell’offerta, e che, dall’altro lato, è financo legittimo dubitare che l’immissione in commercio di un prodotto coincida con la sottoscrizione del contratto per la fornitura dello stesso, per potersi invece ragionevolmente sostenere che l’offerta di un prodotto in una pubblica gara costituisca un’ipotesi di commercializzazione, intesa come presentazione al mercato di un bene avente tutte le caratteristiche essenziali per il suo utilizzo.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2191 del 18 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.