Il TAR Milano precisa che il curatore fallimentare è sì un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 30 del R.D. 16/03/1942, n. 267, ma ciò non fa di lui un soggetto privato esercente una funzione di pubblico interesse assimilabile ad una pubblica amministrazione e non soggiace pertanto alla disciplina prevista dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 in materia di accesso agli atti, trattandosi piuttosto di un ausiliario del giudice, nominato con la sentenza di fallimento o con decreto del Tribunale, che amministra il patrimonio del fallito nell’ambito di una procedura concorsuale disciplinata dalla legge, sotto la vigilanza del giudice delegato; la stessa legge fallimentare, del resto, disciplina specificatamente l’accesso da parte dei terzi, agli atti e ai documenti per i quali sussiste un loro specifico e attuale interesse, prevedendo all’uopo la previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 2374 del 11 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.