Secondo il TAR Milano nell’ipotesi di giudizio conseguente a riassunzione a seguito del rinvio al giudice di primo grado da parte del Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza del TAR declinatoria della giurisdizione, il termine quinquennale previsto dall’art. 82 c.p.a. decorre dal deposito del ricorso in riassunzione ex art. 105, terzo comma, c.p.a., e non già dal deposito del ricorso introduttivo della precedente fase processuale conclusasi con la pronunzia della sentenza, poi annullata dal giudice d’appello.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 241 del 4 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.