Il TAR Milano precisa che il ricorrente non può invocare per la prima volta in sede giurisdizionale l’applicazione del principio di equivalenza, in quanto l’articolo 68 D.Lgs. n. 50/2016 presuppone che già in sede di offerta il concorrente dichiari l’equivalenza del proprio prodotto, allegando documentazione a conforto dell’assunto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 362 del 22 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.