Il TAR Brescia afferma che la modifica del regolamento di igiene comunale, incidente sulle distanze minime degli allevamenti dalle aree edificabili e dalle case isolate, necessita di un’adeguata istruttoria e dell’esplicitazione di specifiche ragioni a sostegno di essa, soprattutto tenuto conto della deroga introdotta al regolamento di igiene tipo; non si può, infatti, condividere la tesi secondo cui, trattandosi di un atto normativo, a contenuto generale, non sarebbe necessaria alcuna motivazione delle scelte operate, anche se intesa in senso ampio; il vincolo costituito dal regolamento di igiene tipo può dunque essere superato qualora i comuni raccolgano evidenze tecnico scientifiche analoghe a quelle prodotte dalla ASL ma di segno opposto.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Seconda, n. 132 del 9 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.