Il TAR Milano si pronuncia sulle formalità di redazione,
notifica e deposito del ricorso nel processo amministrativo telematico, con un’ordinanza
del seguente tenore:
“considerato che
- ai sensi dell’art. 136 comma 2 bis c.p.a. tutti gli atti e
i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici
giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale;
- ai sensi dell’art. 9 comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016,
n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del
processo amministrativo telematico) gli atti processuali sono redatti in
formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai
requisiti di cui all'articolo 24 del CAD;
- dal combinato disposto delle disposizioni discende che
l’atto introduttivo del giudizio deve avere la forma risultante da
un’estrazione di formato digitale .pdf nativo, sottoscritto dal legale con
firma digitale;
Rilevato che il ricorso indicato in epigrafe risulta essere
stato notificato al Comune solo in forma cartacea non sottoscritta dal
difensore e che parimenti il ricorso depositato nel fascicolo informatico (che
nell’attestazione di conformità apposta sulla copia analogica viene definito
“originale informatico”) non risulta sottoscritto con firma digitale,
nonostante risulti firmato digitalmente il relativo modulo di deposito;
Rilevato altresì che se è vero che può ritenersi ammissibile
la redazione di un doppio originale di ricorso, è altrettanto vero che ogni
originale deve essere rituale e completo, secondo le regole proprie della
modalità (analogica o digitale) cui partecipa;
Ritenuto che nel caso di specie si ricada in un’ipotesi di
irregolarità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541);
Ritenuto pertanto di ordinare, ai sensi dell’art. 44, comma
2, c.p.a., la regolarizzazione degli atti indicati e di concedere a tale scopo:
- il termine perentorio di quindici giorni dalla
comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente
ordinanza
a) per la rinnovazione della notifica (via pec) del ricorso
in formato digitale sottoscritto con firma digitale, unitamente alla presente
ordinanza;
ovvero
b) per la rinnovazione della notifica del ricorso in formato
analogico sottoscritto dal difensore in forma “analogica”, unitamente alla
presente ordinanza;
- il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima delle
notificazioni per il deposito del ricorso ritualmente redatto e delle prove
della intervenuta rituale notificazione, secondo le disposizioni previste per
il processo amministrativo telematico;
trattandosi di termini perentori assegnati dal giudice (art.
52 comma 1 c.p.a.) la loro inosservanza determina l’irricevibilità del ricorso”.
L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 8
del 3 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.