Il TAR Milano si pronuncia sulle formalità di redazione, notifica e deposito del ricorso nel processo amministrativo telematico, con un’ordinanza del seguente tenore:
considerato che
- ai sensi dell’art. 136 comma 2 bis c.p.a. tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale;
- ai sensi dell’art. 9 comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) gli atti processuali sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD;
- dal combinato disposto delle disposizioni discende che l’atto introduttivo del giudizio deve avere la forma risultante da un’estrazione di formato digitale .pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale;
Rilevato che il ricorso indicato in epigrafe risulta essere stato notificato al Comune solo in forma cartacea non sottoscritta dal difensore e che parimenti il ricorso depositato nel fascicolo informatico (che nell’attestazione di conformità apposta sulla copia analogica viene definito “originale informatico”) non risulta sottoscritto con firma digitale, nonostante risulti firmato digitalmente il relativo modulo di deposito;
Rilevato altresì che se è vero che può ritenersi ammissibile la redazione di un doppio originale di ricorso, è altrettanto vero che ogni originale deve essere rituale e completo, secondo le regole proprie della modalità (analogica o digitale) cui partecipa;
Ritenuto che nel caso di specie si ricada in un’ipotesi di irregolarità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541);
Ritenuto pertanto di ordinare, ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., la regolarizzazione degli atti indicati e di concedere a tale scopo:
- il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente ordinanza
a) per la rinnovazione della notifica (via pec) del ricorso in formato digitale sottoscritto con firma digitale, unitamente alla presente ordinanza;
ovvero
b) per la rinnovazione della notifica del ricorso in formato analogico sottoscritto dal difensore in forma “analogica”, unitamente alla presente ordinanza;
- il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima delle notificazioni per il deposito del ricorso ritualmente redatto e delle prove della intervenuta rituale notificazione, secondo le disposizioni previste per il processo amministrativo telematico;
trattandosi di termini perentori assegnati dal giudice (art. 52 comma 1 c.p.a.) la loro inosservanza determina l’irricevibilità del ricorso”.


L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 8 del 3 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.