Il TAR Milano dichiara inammissibile l’impugnativa, proposta
nelle forme dell’azione di cognizione di cui all’art. 31 c.p.a., avverso il
silenzio serbato su una istanza di accertamento di conformità presentata ai
sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto il silenzio rigetto
tipizzato dall’art. 36, comma 3, del DPR n. 380 del 2001 esonera la Pubblica
Amministrazione dal fornire una risposta esplicita sull’istanza, e dunque non è
configurabile a suo carico un’omissione di pronuncia.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n.
179 del 22 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.