Il TAR Milano dichiara inammissibile l’impugnativa, proposta nelle forme dell’azione di cognizione di cui all’art. 31 c.p.a., avverso il silenzio serbato su una istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto il silenzio rigetto tipizzato dall’art. 36, comma 3, del DPR n. 380 del 2001 esonera la Pubblica Amministrazione dal fornire una risposta esplicita sull’istanza, e dunque non è configurabile a suo carico un’omissione di pronuncia.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 179 del 22 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.