Il TAR Milano, dopo aver ritenuto sussistente l’interesse a impugnare un provvedimento di proroga di un permesso di costruire pur in assenza di tempestiva impugnazione dell’originario permesso di costruire, ribadisce che la proroga è disposta con provvedimento motivato sulla scorta di una valutazione discrezionale, che in termini tecnici si traduce nella verifica delle condizioni oggettive che la giustificano, tenendo presente che, proprio perché il risultato è quello di consentire una deroga alla disciplina generale in tema di edificazione, i presupposti che fondano la richiesta di proroga sono espressamente indicati in norma e sono di stretta interpretazione; trattandosi di un atto che, a differenza dell’accertamento dell’intervenuta decadenza, è esercizio di discrezionalità amministrativa, lo stesso presuppone l’accertamento delle circostanze dedotte dal privato e il loro apprezzamento in termini di evento oggettivamente impeditivo dell’avvio della edificazione (nella fattispecie è stata ritenuta illegittima una proroga di un permesso di costruire che rinviava, del tutto genericamente, al contenuto della richiesta di proroga, ove si dava atto che le operazioni preliminari per la realizzazione di un sottopasso a una strada statale e relativa deviazione stradale avevano interessato il fermo dei lavori e che la natura, la quantità e consistenza di roccia dura da asportare aveva protratto nel tempo  i lavori per oltre un anno).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 122 del 16 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.