Non può essere utilmente proposta l'azione per silenzio inadempimento su un'istanza del privato rimasta inevasa, quando lo stesso abbia più volte, in precedenza, proposto analoghe istanze, ricevendo risposte negative espresse, senza che esse fossero oggetto di impugnazione, né sussistano, nella nuova istanza, elementi di sostanziale novità, non ravvisandosi, in questo caso, il silenzio dell'amministrazione

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 677 del 11 febbraio 2026


L'obbligo giuridico di provvedere è rinvenibile anche al di là di una espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento, ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'amministrazione, cosicché non assume nemmeno più valenza giustificativa dell'inerzia serbata dalla PA il fatto che l'istanza non soddisfi i requisiti minimi di contenuto e di forma un tempo necessari per poterla ritenere ricevibile e ammissibile e, pertanto, per far scattare l'obbligo di pronuncia nel merito da parte della PA (fattispecie relativa all’inerzia serbata dal Comune intimato a seguito dell’istanza proposta dai ricorrenti per permesso di costruire in sanatoria a seguito del decreto c.d. “Salva Casa”.).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1501 del 30 aprile 2025





Il TAR Milano precisa che, in difetto di una previsione – come quella di cui all'art. 25, co. 4, l. 241/1990 sull'accesso documentale – che qualifichi il contegno inerte dell'amministrazione come diniego dell'istanza, il silenzio sulla domanda di accesso civico generalizzato non ha valore provvedimentale, sicché l'interessato non può esperire l'azione di cui all'art. 116 cod. proc. amm., prevista per contestare il diniego di accesso, bensì deve attivare la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. onde far accertare l'illegittimità del silenzio e ottenere una condanna al rilascio di un provvedimento espresso. Tuttavia, anche in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale, l'azione, ancorché formalmente presentata ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm., può essere riqualificata, in base al suo carattere sostanziale di condanna, come azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., in modo da ordinare all'amministrazione di provvedere sull'istanza di accesso civico generalizzato, fermo restando che è precluso al giudice direttamente pronunciarsi sulla spettanza della pretesa ostensiva, a ciò ostando, ai sensi dell'art. 31, co. 3, cod. proc. amm., il margine valutativo sui limiti dell'accesso civico di cui agli artt. 5, co. 2, e 5 bis d.lgs. 33/2013.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2746 del 21 novembre 2023


Il TAR Milano respinge le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso formulate dalla difesa della controinteressata, fondate sulla tardività della richiesta formulata da parte ricorrente al Comune di provvedimenti inibitori con riferimento a una c.i.l.a. e precisa che il Collegio aderisce all’orientamento secondo il quale, considerata la specifica natura della citata comunicazione, anche laddove sia trascorso un rilevante lasso temporale dalla sua trasmissione al Comune, non è precluso all’Amministrazione l’esercizio degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori qualora ci si trovi al cospetto di interventi che, secondo la prospettazione della parte lesa, esulino dal regime della predetta comunicazione. L’utilizzo di un titolo inidoneo, difatti, rende abusivo l’intervento e impone al Comune l’adozione dei suoi poteri generali di vigilanza in ambito edilizio previsti, in particolare, dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001.


Secondo il TAR Milano:
<< è pacifica in giurisprudenza la natura decadenziale del termine di trenta giorni per proporre impugnazione avverso il diniego di accesso e il silenzio sulle istanze di accesso, previsto dall’art. 116 c.p.a. L’azione ad exhibendum si connota infatti quale giudizio a struttura impugnatoria che consente alla tutela giurisdizionale dell'accesso di assicurare la protezione dell'interesse giuridicamente rilevante e, al contempo, quell'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati che sono pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. D’altro canto la natura decadenziale del termine è coerente con il carattere accelerato del giudizio, che mal si concilierebbe con la proponibilità dell'azione nell'ordinario termine di prescrizione. Dalla natura decadenziale del termine consegue che la mancata impugnazione del diniego nel predetto termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (cfr. T.A.R. Firenze sez. III 28 ottobre 2013 n. 1475; T.A.R. Lazio - Roma sez. III 23 ottobre 2013 n. 9127; Cons. Stato sez. VI 4 ottobre 2013 n. 4912; Cons. Stato sez. IV 26 settembre 2013 n. 4789; Ad. Plen. nn. 6 e 7 del 2006);>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 217 del 31 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano rileva che:
  • con la procedura di cui agli art. 31 e 117 cpa, in tema di silenzio serbato dalla P.A., sono tutelabili unicamente le pretese che rientrino nell'ambito della giurisdizione amministrativa, nel senso che le controversie sull’assetto degli interessi regolato dal mancato diniego espresso rientrino in una materia devoluta alla giurisdizione del plesso amministrativo;
  • il rito speciale del silenzio non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia dell’amministrazione, bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche discrezionali, dal quale non può prescindersi al fine di valutare la compatibilità con l’interesse pubblico di quello sostanziale dedotto dall’interessato;
  • la possibilità di contestare davanti al giudice amministrativo il silenzio dell’amministrazione, costituendo uno strumento meramente processuale, non determina un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva, dovendosi avere riguardo, in ordine al riparto, alla natura della pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia amministrativa;
  • pertanto, anche nel caso del rito speciale instaurato per l’impugnazione del silenzio, il giudice adito deve preliminarmente verificare la propria giurisdizione in relazione alla natura della posizione sostanziale esercitata e dichiarare l’inammissibilità del ricorso laddove la pretesa non abbia natura di interesse legittimo;
  • il procedimento preordinato alla formazione del c.d. silenzio inadempimento o silenzio rifiuto è inammissibile qualora si tratti di controversie che soltanto apparentemente abbiano una situazione di inerzia, come nel caso di giudizi relativi all’accertamento di diritti soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall’autorità giurisdizionale competente.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1806 del 31 luglio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.



Il TAR Milano, a fronte di una istanza di rettifica di errore materiale del PGT, precisa che l’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990 va interpretato nel senso che il legislatore ha voluto imporre all’Amministrazione, senza eccezione alcuna, l’obbligo di provvedere sulle istanze dei privati, indipendentemente dal loro grado di fondatezza o addirittura di ammissibilità o di ricevibilità; pertanto, anche a fronte di istanze abnormi sorge in capo all’Amministrazione il dovere di provvedere con un atto espresso; a bilanciare una tale soluzione – potenzialmente gravosa per lo svolgimento dell’attività amministrativa – è stata appunto prevista la possibilità di motivare in maniera semplificata laddove l’istanza risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
Aggiunge il TAR che nella specie, l’art. 13, comma 14-bis, della legge regionale n. 12 del 2005, prevede che “i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi”; ciò attesta che anche a livello normativo, attraverso la predisposizione di un iter finalizzato alla eventuale rettifica di errori materiali contenuti negli strumenti urbanistici, è stata riconosciuta la rilevanza degli interessi coinvolti nella corretta predisposizione di tali strumenti, da cui a sua volta non può non scaturisce una posizione qualificata in capo agli amministrati direttamente interessati dalle regole di pianificazione del territorio, asseritamente incoerenti con il sistema complessivo.
Conclude, quindi, il TAR che, non essendo intervenuto alcun provvedimento espresso di riscontro, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio del Comune resistente in ordine all’istanza di rettifica di errore materiale formulata dal ricorrente, facendo obbligo alla predetta Amministrazione di pronunciarsi in modo espresso sulla citata istanza.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 348 del 6 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento, si veda anche la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 336 del 6 febbraio 2018, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo, che ordina a un comune di provvedere sull’istanza del ricorrente che, preso atto che in sede di occupazione di urgenza preordinata all’esproprio di un’area di sua proprietà, il comune intimato aveva occupato anche un’ulteriore porzione di terreno, aveva chiesto al comune se fosse “intenzionato a restituire la porzione di terreno in questione, oppure se, in alternativa, fosse interessato ad acquistare la proprietà della predetta porzione”.


Il TAR Milano dichiara inammissibile l’impugnativa, proposta nelle forme dell’azione di cognizione di cui all’art. 31 c.p.a., avverso il silenzio serbato su una istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto il silenzio rigetto tipizzato dall’art. 36, comma 3, del DPR n. 380 del 2001 esonera la Pubblica Amministrazione dal fornire una risposta esplicita sull’istanza, e dunque non è configurabile a suo carico un’omissione di pronuncia.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 179 del 22 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che ricorso contro il silenzio dell’Amministrazione risulta limitato alle sole ipotesi di inerzia serbata dall'Amministrazione su istanze intese ad ottenere l’adozione di un provvedimento amministrativo ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, ed incidente quindi su posizioni di interesse legittimo, restando escluso dal suo ambito applicativo il silenzio afferente a pretese fondate sull'esercizio di diritti soggettivi; corollario del principio appena affermato è costituito dall'inammissibilità del rimedio in questione per ottenere l’adempimento di obblighi convenzionali o la stipula di accordi contrattuali, che esulano, in quanto tali, dal perimetro dall'attività provvedimentale amministrativa, entro la quale resta confinato l’ambito di operatività del ricorso contro il silenzio.

Il testo della sentenza n. 4902 del 26 ottobre 2015 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.