Il Consiglio di Stato precisa che ricorso contro il silenzio dell’Amministrazione risulta limitato alle sole ipotesi di inerzia serbata dall'Amministrazione su istanze intese ad ottenere l’adozione di un provvedimento amministrativo ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, ed incidente quindi su posizioni di interesse legittimo, restando escluso dal suo ambito applicativo il silenzio afferente a pretese fondate sull'esercizio di diritti soggettivi; corollario del principio appena affermato è costituito dall'inammissibilità del rimedio in questione per ottenere l’adempimento di obblighi convenzionali o la stipula di accordi contrattuali, che esulano, in quanto tali, dal perimetro dall'attività provvedimentale amministrativa, entro la quale resta confinato l’ambito di operatività del ricorso contro il silenzio.

Il testo della sentenza n. 4902 del 26 ottobre 2015 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.