Il TAR Veneto, esaminando la disciplina dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 (ante modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 7 agosto 2015), precisa che il comma 6 ter, nel porre un obbligo all'Amministrazione di provvedere su istanza del privato, ha previsto una fattispecie autonoma e diversa dal potere di autotutela previsto dal comma 4; e poiché il terzo leso ha questo unico rimedio a tutela della propria sfera giuridica, il divieto di prosecuzione dell’attività o l’inibitoria deve potersi svolgere in modo pieno e senza i limiti propri dell’autotutela avviata d’ufficio.

Il testo della sentenza n. 1038 del 12 ottobre 2015 del TAR Veneto, Sezione II, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo