Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana precisa che la pubblicazione della delibera di aggiudicazione sul sito web della stazione appaltante non costituisce comunque, e di per sé sola, forma di pubblicità idonea a determinare la decorrenza del termine di impugnazione, che decorre in realtà, in linea generale, soltanto dalla ricezione di tale comunicazione da parte degli altri concorrenti.
Secondo il CGA benché la prevalente giurisprudenza amministrativa non annette carattere di esclusività alle forme comunicative previste dall'art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, statuendo che queste devono essere coordinate con le regole generali sulla piena conoscenza enunciate dall'art. 41, comma 2, c.p.a., questo indirizzo si è formato con riferimento a impugnative nei confronti dei provvedimenti di esclusione, mentre per quanto riguarda le aggiudicazioni valgono i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 31 del 2012, in virtù dei quali deve essere attribuita valenza decisiva alla comunicazione prevista dal cit. art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006.

La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 631 del 13 ottobre 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.