Secondo il TAR Puglia, Bari, una Scia presentata al Suap in
modalità cartacea non può, per il solo fatto di essere stata depositata,
ritenersi una segnalazione valida, mancando il presupposto per la sua stessa
configurazione e ammissibilità, ovvero la modalità telematica; il legislatore è
stato, infatti, chiaro nello stabilire che le domande, le dichiarazioni, le
segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive, di
prestazione di servizi e quelle relative alle azioni di localizzazione,
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o
trasferimento, e i relativi elaborati tecnici e allegati debbano presentarsi
esclusivamente in modalità telematica al Suap competente per territorio (cfr.
art. 2 del DPR n. 160/2010).
La sentenza del TAR Puglia, Bari, Sezione II, n. 1330 del 16
ottobre 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente
indirizzo.