Il TAR Milano respinge le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso formulate dalla difesa della controinteressata, fondate sulla tardività della richiesta formulata da parte ricorrente al Comune di provvedimenti inibitori con riferimento a una c.i.l.a. e precisa che il Collegio aderisce all’orientamento secondo il quale, considerata la specifica natura della citata comunicazione, anche laddove sia trascorso un rilevante lasso temporale dalla sua trasmissione al Comune, non è precluso all’Amministrazione l’esercizio degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori qualora ci si trovi al cospetto di interventi che, secondo la prospettazione della parte lesa, esulino dal regime della predetta comunicazione. L’utilizzo di un titolo inidoneo, difatti, rende abusivo l’intervento e impone al Comune l’adozione dei suoi poteri generali di vigilanza in ambito edilizio previsti, in particolare, dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001.