Il TAR Milano accoglie la censura di incompetenza sollevata avverso un decreto dirigenziale con cui il Comune ha disposto l’acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, in quanto l’art. 42, comma 2, lett. l), del D.Lgs. n. 267/2000 riserva ogni decisione in materia di acquisti e alienazioni immobiliari al Consiglio Comunale. Tale norma dispone, infatti, che l’organo consiliare sia compente in via esclusiva all’adozione di atti riguardanti “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”, inclusa l’ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. Del resto, essendo l’acquisizione sanante provvedimento connotato da ampia discrezionalità, è al Consiglio Comunale che spetta ogni apprezzamento in ordine alla sussistenza dei presupposti di utilità attuale e di interesse pubblico alla conservazione dell’immobile utilizzato per causa di pubblica utilità e circa gli altri presupposti di legge.