Il TAR Milano rammenta che quanto alla facoltà di rideterminare l’importo degli oneri di urbanizzazione da parte dell’amministrazione procedente, la giurisprudenza è ormai consolidata, quanto meno dalla decisione dell’Adunanza Plenaria 30 agosto 2018 n. 12, nel ritenere che il provvedimento de quo non ha natura discrezionale, in quanto, benché il contributo configuri una prestazione imposta di natura patrimoniale, la quantificazione della relativa misura non costituisce spendita di potere autoritativo, ma esercizio di un diritto di credito sulla base di parametri predeterminati, nell'ambito di un rapporto di natura paritetica. Non ha, quindi, pregio il riferimento all'istituto dell'autotutela o al divieto di retroattività degli atti amministrativi, proprio perché il rapporto obbligatorio fra privato e Amministrazione, avente ad oggetto la corresponsione del contributo, ha natura paritetica e non coinvolge l'esercizio di poteri autoritativi. La rideterminazione degli oneri, quindi, non solo può essere operata anche a distanza di tempo dal rilascio del titolo e dalla relativa quantificazione degli stessi, se l'Ente si avvede dell'erroneità del calcolo, ma essa può essere svolta tanto in bonam quanto in malam partem, in modo da ovviare o ad un indebito oggettivo, inammissibile nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero per apprestare la doverosa tutela alle finanze locali.