In una procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature mediche, il TAR Brescia ha valutato positivamente una prescrizione tecnica che prevedeva l’obbligo delle ditte concorrenti di proporre un solo tipo di apparecchiatura, senza proposte alternative, pena l’esclusione dalla gara. Ciò in conformità al principio di unicità dell’offerta, posto a presidio, da un lato, del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di individuazione della migliore offerta; e, dall’altro, a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 762 del 16 ottobre 2023