Il TAR Milano osserva che la scelta di suddividere l’oggetto dell’appalto in più lotti ha una finalità pro-concorrenziale in quanto volta a di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (c.d. concorrenza per il mercato). La stazione appaltante non deve motivare la scelta di suddividere l’oggetto dell’appalto in più lotti, ma deve motivare la scelta opposta ossia quella di non suddividere l'appalto in lotti. Il principio della suddivisione in lotti di un appalto, previsto dall’art. 51 D.lgs. 50 del 2016, può essere derogato, seppur attraverso una decisione adeguatamente motivata, espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla decisione di frazionare o meno un appalto di grosse dimensioni. La scelta discrezionale della mancata suddivisione in lotti ha, quindi, come presupposto e limite la motivazione da cui evidentemente deve emergere la non irragionevolezza e pretestuosità della decisione di non suddividere la gara in lotti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2328 del 16 ottobre 2023