Il TAR Milano osserva che deve ritenersi sussistente l’impossibilità materiale di indicazione separata dei costi per la manodopera a fronte di una modulistica predisposta dall’amministrazione nella quale non vi siano spazi per il loro inserimento; il TAR richiama al riguardo quanto affermato nella sentenza della Corte di giustizia UE, 2.5.2019, C-309/18 cit., secondo cui, “l’obbligo di trasparenza implica che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri” (punto 19); pertanto, ai fini della valutazione delle conseguenze dell’omessa indicazione dei costi di cui all’art. 95 c. 10 cit., è essenziale valutare se la documentazione di gara “generasse confusione in capo agli offerenti” (punto 30).

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2475 del 26 ottobre 2023