Il TAR Brescia, in merito ad una richiesta di declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato da un Comune, pur dichiarando improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ha comunque condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, perché in ogni caso l’adozione del provvedimento espresso da parte della p.a. – intervenuto nelle more del processo - era avvenuta con evidente ritardo rispetto al termine di trenta giorni prescritto dall’art. 2 Legge 241/1990.