Il TAR Milano precisa, con riferimento alle modalità con cui l’ARPA ha effettuato dei rilievi fonometrici, nessuna delle disposizioni richiamate da parte ricorrente (la legge n. 447/1995, il d.M. 16 marzo 1998, con particolare riferimento al punto 12 dell’Allegato A, il d.P.C.M. 1 marzo 1991 e il d.P.C.M. 14 novembre 1997) impone la coincidenza temporale dei rilevamenti riguardanti il rumore ambientale e il rumore residuo, mentre la circostanza che i rilievi fonometrici siano stati effettuati in due giornate differenti non risulta, di per sé, sintomo di inattendibilità dell'accertamento svolto. Invero, il punto 12 dell'allegato A al d.M. del 16 marzo 1998 (recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”) prevede che il livello di rumore residuo debba essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. La disposizione non prevede, quindi, che la misurazione debba avvenire nella medesima giornata, richiedendosi, piuttosto, una identica strumentazione, ovvero una stessa impostazione dei parametri e del punto di misurazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2421 del 23 ottobre 2023

In un diverso giudizio, il TAR Milano accoglie un ricorso nella parte in cui la ricorrente (che gestisce un esercizio pubblico dove viene esercitata l’attività di somministrazione di cibo e bevande e di organizzazione di eventi d’intrattenimento e di spettacolo) lamenta che i rilievi fonometrici non sono stati effettuati sulla base della c.d. uniformità del clima acustico in quanto il rumore ambientale e il rumore residuo risultano essere stati rilevati in appartamenti diversi. Se è vero che la necessaria misurazione, ai sensi del citato D.M. 16 marzo 1998, "con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale" non implica identità di data e orario, la previsione normativa mostra comunque la ratio evidente di garantire quella sostanziale uniformità di clima acustico rivendicata dalla ricorrente. Il Collegio considera, quindi, che nel caso in esame sia mancata la uniformità del clima acustico risultando evidente che le misurazioni relative al rumore ambientale e quelle relative al rumore residuo non sono state effettuate nello stesso appartamento per cui il provvedimento impugnato risulta illegittimo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2422 del 23 ottobre 2023