Il TAR Milano respinge la tesi dei ricorrenti secondo la quale, all’esito di una bonifica condotta a seguito di analisi di rischio specifica e parametrata alle CSR (concentrazioni soglia di rischio) e non alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), sarebbe possibile qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotto, con conseguente utilizzabilità in siti diversi da quello di produzione, purché risultino rispettati i valori di CSC del sito di destinazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2262 del 10 ottobre 2023