Il TAR Milano ricorda che l'art. 9 della Legge n. 122 del 1989 - ai sensi del quale “I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici” - deve essere interpretato nel senso che la normativa ivi prevista riguarda i soli edifici esistenti e non anche gli edifici nuovi, per i quali trova invece applicazione l'art. 41-sexies della Legge urbanistica n. 1150 del 1942, come sostituito dall'art. 2 della Legge n. 122 del 1989, per il quale “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione".

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2466 del 25 ottobre 2023