Il TAR Milano precisa che, in difetto di una previsione – come quella di cui all'art. 25, co. 4, l. 241/1990 sull'accesso documentale – che qualifichi il contegno inerte dell'amministrazione come diniego dell'istanza, il silenzio sulla domanda di accesso civico generalizzato non ha valore provvedimentale, sicché l'interessato non può esperire l'azione di cui all'art. 116 cod. proc. amm., prevista per contestare il diniego di accesso, bensì deve attivare la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. onde far accertare l'illegittimità del silenzio e ottenere una condanna al rilascio di un provvedimento espresso. Tuttavia, anche in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale, l'azione, ancorché formalmente presentata ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm., può essere riqualificata, in base al suo carattere sostanziale di condanna, come azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., in modo da ordinare all'amministrazione di provvedere sull'istanza di accesso civico generalizzato, fermo restando che è precluso al giudice direttamente pronunciarsi sulla spettanza della pretesa ostensiva, a ciò ostando, ai sensi dell'art. 31, co. 3, cod. proc. amm., il margine valutativo sui limiti dell'accesso civico di cui agli artt. 5, co. 2, e 5 bis d.lgs. 33/2013.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2746 del 21 novembre 2023