Il TAR Milano precisa che la figura sintomatica dell’eccesso di potere per sviamento deve essere sorretta da elementi istruttori idonei a provare un’effettiva divaricazione tra il fine assegnato alla PA dalla norma e quello concretamente perseguito; anche la giurisprudenza ha invero, sul punto, costantemente precisato che lo sviamento di potere ricorre allorché il pubblico potere viene esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico; la censura deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non bastando allegazioni che non raggiungono neppure il livello di supposizione o indizio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2619 del 13 novembre 2023