Il TAR Milano precisa che la figura sintomatica dell’eccesso di potere per sviamento deve essere sorretta da elementi istruttori idonei a provare un’effettiva divaricazione tra il fine assegnato alla PA dalla norma e quello concretamente perseguito; anche la giurisprudenza ha invero, sul punto, costantemente precisato che lo sviamento di potere ricorre allorché il pubblico potere viene esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico; la censura deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non bastando allegazioni che non raggiungono neppure il livello di supposizione o indizio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2619 del 13 novembre 2023


Precisa il TAR Milano che il vizio di sviamento di potere presuppone che l’Amministrazione eserciti il pubblico potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico. Tuttavia, in sede processuale si richiede che la censura sia supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo sufficienti mere supposizioni o indizi, che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'Amministrazione (Consiglio di Stato sez. V, n. 3401 del 5.6.2018; sez. IV, n. 32 del 8.1.2013).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1696 del 12 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano precisa che “il rilascio di titolo abilitativo all’edificazione (e corrispondentemente il diniego) costituisce atto amministrativo vincolato alla verifica della conformità della richiesta alla disciplina urbanistico-edilizia (cfr., C.d.S., Sez. II, sentenza n. 3972/2019), con la conseguenza di non poter essere viziato da eccesso di potere, il quale presuppone - di contro - la sussistenza di un margine di valutazione discrezionale in capo all’Amministrazione procedente (cfr., della Sezione, sentenza n. 1799/2017)”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 693 del 27 aprile 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.