Precisa il TAR Milano che il vizio di sviamento di potere presuppone che l’Amministrazione eserciti il pubblico potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico. Tuttavia, in sede processuale si richiede che la censura sia supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo sufficienti mere supposizioni o indizi, che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'Amministrazione (Consiglio di Stato sez. V, n. 3401 del 5.6.2018; sez. IV, n. 32 del 8.1.2013).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1696 del 12 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.