Anche il TAR Brescia, dopo il TAR Milano, ritiene che il termine di perenzione ultraquinquennale di cui all’articolo 82, comma 1, c.p.a., non essendo correlato al compimento di specifiche attività processuali delle parti, non è soggetto alla sospensione straordinaria dei termini processuali di cui alla normativa emergenziale per l’epidemia da Covid 19, laddove invece resta soggetto a tale sospensione straordinaria il diverso termine di 180 giorni dalla comunicazione dell’avviso di perenzione ultraquinquennale, previsto dallo stesso articolo 82, comma 1, c.p.a., per la presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza da parte delle parti interessate, trattandosi per l’appunto di un termine a cui è correlato il compimento di una specifica attività processuale.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 698 del 27 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri