Il TAR Milano precisa che:
<<i caratteri dell’offerta alternativa, che si pone in contrapposizione col carattere dell’unicità dell’offerta stessa, vengono infatti descritti dalla giurisprudenza nei seguenti termini: «La violazione del principio di unicità dell'offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell'ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall'offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante» (TAR Piemonte, Torino, I, 16 marzo 2020, n. 195; cfr. ex multis TAR Toscana, I, 9 ottobre 2015, n. 1361; TAR Veneto, II, 10 dicembre 2018, n. 1135). L’offerta si configura dunque come alternativa o duplice nel momento in cui l’impresa prospetta differenti proposte, in modo tale che in seguito all’aggiudicazione l’erogazione della prestazione verrà posta in essere secondo una sola delle stesse, escludendo le altre>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1691 del 12 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.