Il TAR Brescia nell’esaminare le potenzialità di sanatoria desumibili dall’art. 38 del DPR 380/2001, sottolinea che per il rilascio di un nuovo titolo edilizio in luogo di quello annullato non è richiesta la doppia conformità, la quale è invece prevista per la sanatoria ex art. 36 del DPR 380/2001; questo perché l’edificazione sulla base di un titolo edilizio è sempre assistita dalla presunzione di legittimità degli atti amministrativi, e dunque produce un affidamento tutelabile.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 604 del 28 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.