Il TAR Milano conferma l’orientamento giurisprudenziale sulla legittimità dell’imposizione di un vincolo culturale su un edificio industriale, ribadendo:
  • i ristretti limiti di sindacabilità dell’ampia discrezionalità tecnico-valutativa propria dell’Amministrazione in materia;
  • l’irrilevanza delle condizioni dell’immobile;
  • l’insussistenza di un obbligo di tener conto "a monte" dell’interesse del proprietario del bene vincolato, rispetto a quello pubblico alla conservazione del bene, da valutarsi soltanto "a valle" della dichiarazione nella fase attuativa del vincolo (richiamando a tale scopo una pronuncia del Consiglio di Stato riguardante una centrale termoelettrica Enel).
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1679 in data 8 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.