Il TAR Milano ritiene che la sospensione straordinaria dell’art. 84 c. 1 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 15 aprile 2020 non si applica al termine quinquennale di cui all’art. 82 c.p.a.; precisa il TAR che l’art. 84 c. 1 d.l. n. 18/2020, nel disporre che “tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi”, rinvia espressamente, quanto alla disciplina, all’articolo 54, comma 2 c.p.a., il quale a sua volta dispone la sospensione feriale dei termini dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno; sospensione quest’ultima che, secondo orientamento condiviso dal collegio, non si applica al termine quinquennale di cui all’art. 82 c.p.a., stante la sua natura sostanziale.
Aggiunge che quanto ai motivi aggiunti impropri, gli stessi, oltre a costituire una domanda nuova, integrano un nuovo atto di impulso processuale, dal quale deve computarsi un nuovo termine quinquennale ai fini della perenzione onde occorre distinguere tra la perenzione del ricorso originario e quella del ricorso per motivi aggiunti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1787 del 22 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.