Il TAR Milano precisa che la stazione appaltante non può, in sede di chiarimenti, modificare le previsioni della legge di gara, introducendo prescrizioni non desumibili dalla stessa lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1327; Consiglio di Stato, sez. III, 28 giugno 2019, n. 4459); le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, sicché i chiarimenti autointerpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle e quindi non possono essere vincolanti per la commissione aggiudicatrice (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4441; id, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154).

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1746 del 16 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.