Secondo il TAR Milano la cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 6, del d.lgs n. 50/2016 assolve una funzione essenziale di garanzia della serietà e dell’attendibilità dell’offerta, sicché copre ogni ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto addebitabile all’offerente, anche nel caso in cui l’aggiudicatario non superi le verifiche conseguenti alla redazione della graduatoria finale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1581 del 28 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri