Il TAR Milano, con riferimento alle esigenze di compatibilità ambientale di singoli progetti, osserva che:
  • la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), analogamente alla VAS, ha come finalità quella di subordinare l'autorizzazione dei progetti che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente alla valutazione delle loro probabili ripercussioni sull'ambiente stesso;
  • pur avendo in sostanza le due procedure la medesima funzione, la ragione per cui, successivamente alla VIA, è stata introdotta anche la VAS risiede nell’esigenza di assicurare che le considerazioni di carattere ambientale siano svolte già a livello di piani e programmi, in modo da consentire valutazioni di insieme condotte su vasta scala riguardanti l’interazione dei possibili impatti provocati sull’ambiente dalla pluralità degli interventi programmati, e non limitate all’impatto provocato dalla realizzazione della singola opera:
  • sulla scorta dell’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 (il quale stabilisce che le varianti localizzative effettuate mediante l’approvazione di singoli progetti non necessitano di VAS), in talune particolari ipotesi, la procedura di VAS deve essere attivata anche con riguardo a procedimenti che hanno ad oggetto l’autorizzazione di un singolo intervento; ma tali ipotesi ricorrono quando il singolo intervento non sia conforme alle previsioni di un piano o programma già approvato e sottoposto a VAS, e sia perciò necessario valutare l’incidenza del suo impatto nel contesto già programmato, considerando l’interazione dei suoi effetti sull’ambiente con gli effetti propri degli altri interventi già previsti nel medesimo piano o programma:
  • l’effettuazione della VAS relativamente ad un singolo progetto ha dunque senso solo in presenza di piani e programmi (di cui il progetto stesso costituisca variante non meramente localizzativa) in cui sia prevista la realizzazione di una pluralità di interventi, onde permettere la sopra illustrata valutazione di insieme; in assenza di questi piani o programmi la sottoposizione di un singolo progetto a VAS, oltre che a VIA, non avrebbe invece alcun senso e comporterebbe una inutile duplicazione di procedure aventi in sostanza la medesima funzione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1592 del 30 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.