Il TAR Milano osserva che l’art. 11 della l.r. 12/2005 prevede due distinti modelli di perequazione, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del Comune, che può decidere se ricorrere all’uno piuttosto che all’altro, oppure limitarsi ad adottare un sistema pianificatorio in cui non viene applicato alcun meccanismo perequativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1812 del 23 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.