Il TAR Milano, in tema di misure di self cleaning di cui all’art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, compresa quella relativa alla commissione di un grave errore professionale, “è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”, osserva che:
<<laddove sussistano le condizioni per l’accertamento e la quantificazione del danno, l’operatore è tenuto a risarcirlo, mentre laddove tali condizioni non sussistano, perché il danno non è stato ancora quantificato o, addirittura, ne è incerta l’esistenza, non si potrà pretendere dall’operatore di provvedere ad un concreto risarcimento, essendo sufficiente, in base alle norme richiamate, l’assunzione dell’impegno a risarcire.
Non solo, nella valutazione della sussistenza di un adeguato self cleaning, la stazione appaltante è chiamata ad esercitare un potere discrezionale, che deve essere coerente con il principio di proporzionalità, sicché si deve valutare se in concreto le misure adottate sono sufficienti sulla base della fattispecie complessiva in cui si situano (cfr. di recente Tar Piemonte, sez. I, 15 aprile 2021 n. 400)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1936 del 17 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.