Il TAR Milano ritiene che il difetto di previa comunicazione al Prefetto dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente non vizia l’ordinanza, in quanto:
<<tale adempimento, previsto dall’ultimo periodo dell’art. 54, comma 4, del d.lgs n. 267 del 2000, secondo l’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal Collegio, non costituisce requisito di validità dell’atto, perché non attiene ai suoi elementi essenziali, né è condizione di efficacia dello stesso, poiché non è configurato dal legislatore in forma di controllo dell’attività amministrativa del Sindaco: si tratta, invece, di mero atto organizzativo previsto per consentire al Prefetto la predisposizione degli strumenti necessari all’attuazione dell’ordinanza e per fargli conoscere in anticipo il suo contenuto, allo scopo di evitare profili di responsabilità derivanti dall’aver concesso l’uso della forza pubblica per l’esecuzione di ordinanze illegittime (C.d.S., Sez. V, n. 5780/2020)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1879 del 3 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.