Il TAR Milano con riferimento agli oneri informativi ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c bis, del D.lgs. n. 50/2016 osserva:
<<10. Va innanzi tutto rilevato che, per quanto qui di interesse, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c bis del D.lgs. n. 50/2016, introdotto dal D.L. 35/2018, è onere del concorrente portare a conoscenza dell'amministrazione le informazioni relative alla propria attività, per consentire alla stazione appaltante una ponderata valutazione dell'integrità e dell'affidabilità di ogni partecipante alla gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 6615/2020; idem sez. III n. 6530/2020; idem sez. VI, n. 6743/2020; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 806/2020 e TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 1881/2020).
10.1. L’omissione di informazioni dovute “ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” costituisce una ipotesi di grave illecito professionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; Consiglio di Stato, sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040).
10.2. Va rammentato che l'operatore è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; idem sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827; idem 16 novembre 2018, n. 6461; idem 24 settembre 2018, n. 5500; idem 3 settembre 2018, n. 5142; idem 17 luglio 2017, n. 3493; idem 5 luglio 2017, n. 3288; idem 22 ottobre 2015, n. 4870).
10.3. La lett. c bis del comma 5 dell’art. 80 costituisce norma di chiusura che impone agli operatori economici di dichiarare tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione, la cui rilevanza deve essere apprezzata caso per caso dalla stazione appaltante.
10.4. L’obbligo dichiarativo attiene, in ultima analisi, ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con l’Amministrazione affidante, “né si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione, posto che spetta comunque all'amministrazione la valutazione dell'errore grave che può essere accertato con qualunque mezzo di prova” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 802; Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 2014, n. 2289; Consiglio di Stato, sez. III, 7 giugno 2013, n. 3123; Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2014, n. 6105).
10.5. Nella prospettiva della norma, l'operatore economico non può valutare autonomamente la rilevanza dei fatti o dei precedenti penali da comunicare alla stazione appaltante, poiché questa deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità come causa di esclusione, dovendosi ritenersi mendace e rilevante anche la dichiarazione omessa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 6529/2018).
10.6. Se è vero che l’omissione di informazioni non ha attitudine espulsiva automatica, come invece l’ipotesi di falso dichiarativo, ai sensi della lett. f bis (cfr. Ad. Plen. n. 16/2020), è altrettanto vero che l’omessa dichiarazione va valutata dalla stazione appaltante in sé, verificando se le informazioni non rese avrebbero potuto astrattamente incidere sulla ammissione del concorrente (cfr. TAR Firenze sez. I, 30 dicembre 2020, n.1755)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1870 del 2 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.