Il TAR Milano ricorda il divieto di utilizzare il potere di pianificazione con finalità espulsive (anche parziali), considerato che gli strumenti urbanistici sono essenzialmente rivolti a disciplinare la futura attività di trasformazione e di sviluppo del territorio, non potendo di regola incidere sulle opere già eseguite in conformità alla disciplina previgente, le quali conservano la loro originaria legittima destinazione, pur se difformi dalle nuove prescrizioni, e possono essere oggetto di interventi necessari per integrarne, mantenerne o ripristinarne la funzionalità.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1918 del 11 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.