Il TAR Milano, vista la sentenza della Corte Costituzionale 9.7.2021 n. 148, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, co. 4, c.p.a., limitatamente alle parole «se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante», dichiara nulla ma nel contempo ordina il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio eseguita presso la casella p.e.c. dell’Avvocatura Generale dello Stato e non presso la casella p.e.c. della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in violazione dell’art. 11, co. 1, del R.D. 1611/1933 che trova applicazione diretta anche in caso di notificazione a mezzo p.e.c.


TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1853 del 30 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri